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Tribunale di Bari Sez. Distaccata di Bitonto 01/06/2004

(Civile - Procedura Civilei)

 

massima

 

Deve ritenersi la sussistenza in re ipsa dei gravi motivi di cui all’art. 23 c.c. per l’adozione del provvedimento sospensivo, ogni qual volta siano correlati al mantenimento dello status di associato diritti quali, la facoltà di esercizio di pratiche religiose, la pienezza dei rapporti sociali ed economici con gli altri appartenenti alla Associazione stessa, come anche il mantenimento di vincoli più profondi con componenti il nucleo familiare. (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che, nelle more del giudizio sulla legittimità o meno di un provvedimento di espulsione nei confronti di un associato, emesso da una congregazione religiosa, il nucleo dei diritti legati all’esercizio della libertà religiosa potesse conoscere una irrimediabile compromissione con turbamenti sulla condicio dell’associato, tali da non poter essere oggetto di adeguata riparazione ex post).

 

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