Tribunale
di Bari Sez. Distaccata di Bitonto 01/06/2004
(Civile
- Procedura Civilei)
massima
Deve
ritenersi la sussistenza in re ipsa dei gravi motivi di cui all’art. 23 c.c.
per l’adozione del provvedimento sospensivo, ogni qual volta siano correlati
al mantenimento dello status di associato diritti quali, la facoltà di
esercizio di pratiche religiose, la pienezza dei rapporti sociali ed economici
con gli altri appartenenti alla Associazione stessa, come anche il mantenimento
di vincoli più profondi con componenti il nucleo familiare. (Nel caso di
specie, il giudice ha ritenuto che, nelle more del giudizio sulla legittimità o
meno di un provvedimento di espulsione nei confronti di un associato, emesso da
una congregazione religiosa, il nucleo dei diritti legati all’esercizio della
libertà religiosa potesse conoscere una irrimediabile compromissione con
turbamenti sulla condicio dell’associato, tali da non poter essere oggetto di
adeguata riparazione ex post).
* La sentenza per esteso è disponibile in www.giurisprudenzabarese.it